Chiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie

Chiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie

I contribuenti che hanno in corso una controversia tributaria, in ogni stato e grado di giudizio compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il Comune o una sua società incaricata possono chiederne la definizione agevolata come previsto dal Decreto legge 23/10/2018, n. 119, art. 6.

La definizione agevolata si applica alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione non è intervenuta pronuncia definitiva.

Non è possibile chiedere la definizione agevolata delle controversie relative al canone di occupazione di suolo pubblico.

Le domande la definizione agevolata delle controversie tributarie devono essere presentate entro il 31 maggio 2019.

Approfondimenti

Modalità di definizione

Le controversie possono essere definite versando una somma definita determinata nel seguente modo:

  1. se il Comune è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, in tal caso, l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia
  2. in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia
  3. se il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia
  4. se il Comune è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia
  5. se vi è stata reciproca soccombenza del comune e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale
  6. se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l’importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia
  7. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia
  8. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nel'’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite
  9. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l’importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte
  10. se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l’importo lordo e l’importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l’importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dal Decreto legge 23/10/2018, n. 119, art. 6, com. 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.

Pagamento rateale

Per importi superiori a 1.000,00 € è possibile rateizzare il pagamento fino in un massimo di 20 rate trimestrali.

In Comune di Pavia …

Il Comune di Pavia rappresenta il soggetto impositore per quanto riguarda i tributi:

  • ICI
  • IMU
  • TASI
  • TARES
  • TARI.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:45.00