Gestire un accertamento esecutivo

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

In Comune di Pavia …

Gli avvisi di accertamento relativi a ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) sono inviati e gestiti dalla concessionaria ICA Srl. Per informazioni e istanze relative ad avvisi di accertamento ICP e TOSAP è quindi necessario rivolgersi alla concessionaria ICA Srl.

Ulteriori informazioni e i recapiti sono disponibili sul sito internet della della concessionaria ICA Srl.

Oltre a quanto previsto nella sezione "Attività correlate" di questa scheda, il contribuente ha la possibilità di procedere anche con:

DEFINIZIONE AGEVOLATA (ADESIONE) DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE, CON RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO
Nel caso in cui il contribuente riconosca la legittimità dell'avviso di accertamento, può pagare, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, "l'importo ridotto", che prevede la riduzione a 1/3 della sanzione applicata, come dettagliato sull'avviso stesso.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione. 
In questo modo, il contribuente definisce il contenzioso con il Comune e rinuncia a presentare ricorso o chiedere la revisione dell'avviso emesso.

Attenzione, la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento.

RICORSO
Se il contenzioso non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità di fare ricorso nei confronti del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale per IMU, TASI, TARI e TARES.
Il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull'originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato, con l'annotazione degli estremi dell'incarico conferito.
Il contribuente può proporre ricorso notificando lo stesso al Comune, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità:

  • notifica a mezzo ufficiale giudiziario
  • consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio protocollo generale del Comune
  • spedizione postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Pavia. In questo caso il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.

Il ricorso (originale o copia) deve essere depositato o spedito per posta, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, ai sensi del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 22.
In base al Decreto legge 06/07/2011, n. 98 il contribuente che deposita il ricorso in Commissione Tributaria è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. Di conseguenza non è più dovuta l'imposta di bollo.
Reclamo e mediazione (ai sensi del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, art. 17-bis, come sostituito dal Decreto legislativo 24/09/2015, n. 156, art. 9).
Per controversie di valore non superiore a 50.000,00 €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.

Attenzione,  tutte le opportunità sopra descritte e sotto riportate nelle "Attività correlate" possono essere utilizzate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Trascorso questo termine, l'accertamento diviene definitivo e non è più possibile utilizzare la definizione agevolata né metterlo in discussione.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Tasse
Sezioni: Tributi
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 08/08/2023 18:01.14